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ISSN:2240-2594
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International Open Access Journal of Prevention and Research in Medicine
Director Prof. Francesco Tomei
Slitta l’obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile dei medici
Un emendamento del DL 69/2013, cosiddetto decreto del fare, ha introdotto una proroga che ha posticipato al 13 agosto 2014 l’obbligo per gli ”esercenti le professioni sanitarie” di dotarsi di un’assicurazione contro la responsabilità civile.
Tale differimento dell’obbligo è stato voluto “al fine agevolare l’accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l’occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina”.
l’Art. 5 del DPR (Obbligo di Assicurazione) recita quanto segue: il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
L’assicurazione contro la responsabilità civile professionale garantisce esercenti le professioni sanitarie ma anche architetti, avvocati, ingegneri per quanto concerne il risarcimento dei danni a terzi per errori legati allo svolgimento della propria attività e riguarda tutti gli iscritti ad albi e ordini professionali.