Prorogata al 30/06/2013 la scadenza per l'autocertificazione VDR e modificato l'art. 42 del DL 81/08


Materiale pervenuto dal Dott. Ernesto Ramistella



Allo scadere della legislatura il Senato ha approvato in via definitiva (in data 21 dicembre 2012) il cosiddetto “decreto stabilità" che comprendeva al suo interno anche il consueto decreto “milleproroghe” di fine anno. Nel testo approvato sono stati inseriti diversi emendamenti, rispetto a quanto proposto dal governo, tra i quali anche la proroga della possibilità di autocertificazione degli obblighi di Valutazione del Rischio per le imprese che impiegano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008).
Tale proroga è prevista al comma 388 e nella successiva tabella (che contiene oltre 35 rinvii) alla voce n. 9 viene indicato: rinvio al 30 giugno 2013 degli obblighi di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (la precedente proroga aveva rimadato tale scadenza al 31 dicembre di quest’anno).
Da tenere presente che sono comunque escluse dalla possibilità di autocertificazione le:
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e smi (cosiddetta Direttiva "Seveso-2" sui rischi rilevanti);
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.L.gs. 230/1995 e smi (Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
La proroga non riguarda le aziende che occupano più di 10 lavoratori, che dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate.
Infine, con lo stesso decreto è stata approvata la modifica dell’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 di cui già anticipato, che testualmente recita: “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è svolta dall’INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica.”
Si precisa che il testo di cui detto è ancora ufficioso e che occorre attendere la pubblicazione in G.U. per consideralo pubblico e definitivo a tutti gli effetti.