Obbligo dei crediti formativi per i medici competenti


L’art. 38 del TU 81/08 rende obbligatoria, per lo svolgimento dell’attività di medico competente, la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) con il conseguimento di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il 31 dicembre 2013 si è concluso il ciclo triennale formativo 2011-2013 ed il 1° gennaio è iniziato il nuovo ciclo 2014-2016.
La Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (Simlii), con una recente circolare ricorda ai propri associati che con l’istituzione dell’elenco nazionale dei Medici competenti spetta a ciascuno di loro comunicare l’acquisizione del requisito formativo mediante l’invio della certificazione all’Ordine di appartenenza, ragionevolmente entro la fine del mese di gennaio o la prima decade del mese di febbraio 2014.
Per i medici che non hanno raggiunto la quota di crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013 è stata avanzata la proposta di dare la possibilità recuperare i crediti mancanti nell’anno in corso 2014.
Bisogna rilevare che per le modalità di recupero e la definizione delle relative sanzioni, si dovranno attendere le disposizioni dei singoli Ordini dei medici che saranno emanate dopo il 1° aprile 2014.
Va tenuto però conto della circolare del Ministero della salute sugli “adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013” secondo la quale dopo la scadenza dei termini per la trasmissione della certificazione dei crediti formativi verranno attivate le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.
La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.

Fonte: www.salute.gov.it

Simone De Sio

Giovanni Rinaldi