Articoli Medicina Legale - P&R Public
Anno 1, Trimestre 4
05.12.2011
Nuove norme per chiedere la rettificazione di attribuzione di sesso. Più modifiche formali che tutela della salute.
G. Montanari Vergallo, S. Zaami, E. Marinelli, P. Frati

G. Montanari Vergallo1, S. Zaami1, E. Marinelli1, P. Frati1

“Sapienza” Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale


Citation: Montanari Vergallo G, Zaami S, Marinelli E, Frati P. Nuove norme per chiedere la rettificazione di attribuzione di sesso. Più modifiche formali che tutela della salute. Prevent Res, published on line 05. Dec. 2011, P&R Public. 10. Available from: http://www.preventionandresearch.com/. doi: 10.7362/2240-2594.055.2011


doi: 10.7362/2240-2594.055.2011


Parole chiave: attribuzione di sesso, trattamento autorizzato, rettificazione


Riassunto
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore nell’ottobre scorso, ha modificato la legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La nuova disciplina, introdotta dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, pur confermando che la domanda giudiziale diretta ad ottenere la rettificazione deve essere notificata sia al coniuge sia ai figli del richiedente e che al giudizio deve partecipare il pubblico ministero, dispone che il processo deve seguire le regole degli ordinari giudizi di cognizione, anziché la più concentrata procedura prevista dalla legge n. 164/82. Dunque, occorrerà rispettare le tempistiche e le garanzie del procedimento ordinario. Ciò determinerà ragionevolmente un allungamento dei tempi necessari ad ottenere la sentenza.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 31, “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato (…). Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.

Normativa previgente
La disciplina abrogata prevedeva che “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio” (art. 3 legge n. 164/82).
In base a questa previgente norma, il Tribunale di Salerno, Sez. I, con sentenza del 1 giugno 2010 ha rigettato la domanda tesa ad ottenere l’ordine per l’ufficiale di stato civile di rettificare l’atto di nascita, in quanto i presupposti per emettere tale ordine “potranno eventualmente sussistere solo se e quando sarà stato posto in essere l’intervento medico-chirurgico”.
 
Argomento trattato
Dunque, la riforma legislativa dovrebbe semplificare la rettificazione dell’atto di nascita.
Sul piano dei requisiti per ottenere la rettificazione di sesso, la legge del 1982 è rimasta sostanzialmente invariata.
Infatti, il legislatore lascia al Tribunale il compito di analizzare ogni singola situazione in relazione alle sue peculiarità, come, ad esempio, le condizioni psico-sessuali della persona, l’età e lo stato di salute, così da evitare sia di cadere in decisioni discrezionali, preconcette o arbitrarie sia di conferire rilevo preponderante o addirittura esclusivo al convincimento psicologico del richiedente.
In sostanza, il compito del Tribunale consiste tuttora in un giudizio di meritevolezza degli interessi.
Senza risposta sono rimaste le sollecitazioni dottrinali di chiarimenti sulle condizioni per ritenere necessario l’intervento chirurgico.
Analogamente, non è stata condivisa la proposta di stabilire che l’esigenza di mutare il proprio sesso debba persistere da un determinato lasso di tempo prima di poter chiedere al giudice la rettificazione, come avviene nella normativa tedesca, che fissa tale termine temporale in tre anni.
Né si è provveduto ad introdurre disposizioni che disciplinino l’eventualità di un mutamento di sesso intervenuto senza la prescritta autorizzazione.
Si tratta di ipotesi residuale, ma già verificatasi ed estremamente delicata. Infatti, nel caso deciso il 27 dicembre 2004 dal Tribunale di Brescia, Sez. III, è stata rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di nascita proposta da persona che già si era sottoposta, a Bangkok, ad intervento chirurgico in mancanza di autorizzazione giudiziale.
 
Conclusioni
Data la rilevanza degli interessi coinvolti, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore da parte del legislatore. La spiegazione di questo silenzio normativo sembra risiedere nelle scelte di fondo della legge n. 164/82 e del D.Lgs. n. 150/2011, interessati principalmente a disciplinare il procedimento di modifica del sesso, nella convinzione che in sede processuale emergerà e sarà tutelato l’interesse maggiormente meritevole di tutela.

 
Prevent Res, published on line 05. Dec. 2011, P&R Public. 10


Autore di riferimento: Simona Zaami
"Sapienza” Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale
Viale Regina Elena, 336 – 00161 Rome – Italy
e-mail: simona.zaami@tiscali.it
 

 

 

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