Newsletter: Società a responsabilità limitata semplificate - Via libera all’amministratore non socio


All’indomani della legge 9 agosto 2013, numero 99, di conversione del Dl 76/2013 (Dl Lavoro), recante modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata, il Consiglio nazionale del notariato ha voluto approfondire il tema delle società a responsabilità limitata semplificate, regolate dall’articolo 2463-bis del Codice Civile, introdotto dall’articolo 3, comma 1, Dl 24 gennaio 2012, numero 1 (Dl Sviluppo), la cui disciplina è stata oggetto di modifica sotto diversi e rilevanti aspetti, in particolare modo per quanto concerne la partecipazione dei soci con meno di 35 anni d’età e la nomina di amministratori “estranei”.
Proprio quest’ultimo tema è oggetto di riflessione del notariato. L’articolo 2475 del Codice Civile dispone che l’amministrazione della società debba essere affidata, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, a uno o più soci.
Parallelamente, l’articolo 2463-bis, comma 2, numero 6, del Codice Civile, disciplinante la costituzione delle Srl semplificate, nella sua formulazione originaria, imponeva l’obbligo di scegliere gli amministratori nominati nell’atto costitutivo tra i soci; in seguito però il legislatore, con la lettera b) del comma 13 dell’articolo 9, Dl 76/2013, ha provveduto a sopprimere l’anzidetta previsione.
Tale abrogazione è suscettibile di diverse interpretazioni. In primis, si potrebbe avanzare l’ipotesi secondo cui tale abrogazione abbia lo scopo di eliminare una disposizione superflua, in quanto l’atto costitutivo delle Srl semplificate ha un contenuto standard, non suscettibile di integrazione da parte dell’autonomia statutaria, per cui in tali tipi di società non sarebbe mai possibile nominare amministratori non soci, alla luce del fatto che l’inderogabilità del modello standard impedirebbe di adottare una clausola che consenta di nominare un soggetto non socio ai sensi dell’art. 2475 del Codice Civile.
Volendo, invece, avanzare una diversa interpretazione, la ratio dell’anzidetta abrogazione la si potrebbe rinvenire nello stesso articolo 2475 del Codice Civile, laddove esso stabilisce che l’amministrazione della società debba essere affidata ai soci “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”.
Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo potrebbe essere interpretato non solo nel senso che è consentita l’adozione di una clausola derogatoria, valevole per ogni nomina dell’organo amministrativo, ma anche che la nomina degli amministratori possa investire gli estranei, poiché la stessa avviene in sede di atto costitutivo e poiché in tale sede è possibile derogare all’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. Di conseguenza, in base a tale interpretazione, sarebbe possibile nominare amministratori soggetti estranei in sede di atto costitutivo.
Infine è ipotizzabile una terza interpretazione. Bisogna, infatti, considerare che, secondo il comma 5 dell’articolo 2463-bis del Codice Civile la disciplina delle Srl si applica alle Srl semplificate in quanto “compatibile”. Ora, poiché il meccanismo di cui al comma 1 dell’articolo 2475 del Codice Civile impone un’apposita clausola statutaria per la nomina di amministratori estranei (mentre il modello standard non può essere integrato con ulteriori clausole statutarie), l’applicazione del comma 1 dell’articolo 2475 Codice Civile sarebbe incompatibile con la disciplina delle Srl semplificate, per le quali sarebbe venuto meno il divieto in questione.
In conseguenza di ciò, è lecito affermare che il comma 1 dell’articolo 2475 del Codice Civile non si applica alle Srl semplificate in quanto incompatibile con la loro disciplina ai sensi dell’articolo 2463-bis quinto comma del Codice Civile e, di conseguenza, sarebbe sempre possibile nominare amministratori estranei, a prescindere da una apposita clausola statutaria in tal senso.
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