Newsletter: decadenza trimestrale per i risarcimenti danni da circolazione stradale


 
Il 23 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 145, meglio noto con il nome di Decreto “Destinazione Italia”, che ha introdotto importanti novità in ordine al contenimento delle tariffe elettriche e del gas, alla riduzione dei premi RC-auto, all’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché alle misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
In particolare, con lo scopo di perseguire la finalità della riduzione dei premi RC-auto, l’art. 8 del Decreto in oggetto ha introdotto un’importante modifica al secondo comma dell’art. 2947 del Codice Civile in tema di decadenza, integrando l’originario testo che prevedeva esclusivamente che «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni», con la seguente disposizione: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
In sostanza, la novità normativa introdotta, impone un termine temporale molto ristretto entro cui il danneggiato, in conseguenza di un sinistro stradale, possa chiedere il risarcimento del danno, pena la perdita di ogni diritto ad essere indennizzato per il pregiudizio subito.
La ratio di tale termine di decadenza è indirizzata ad arginare i tentativi di frodi a danno delle compagnie assicurative da parte di chi, denunciando un presunto danno da sinistro a pochi giorni dallo scadere del termine biennale di prescrizione, si trovava a sfruttare ricostruzioni dei fatti carenti, approfittando della mancanza di riscontri della compagnia assicurativa a causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla data del sinistro.
Tale eventualità si ritiene abbia comportato nel tempo un inevitabile rincaro dei premi assicurativi a causa dell’aumento della liquidazione di indennizzi, in realtà effettivamente non dovuti. Pertanto, con la limitazione di tale fenomeno, si dovrebbe poter assistere ad una riduzione dei premi da parte delle compagnie assicurative.
Da un punto di vista giuridico, il termine trimestrale introdotto dal Decreto “Destinazione Italia” si qualifica come un termine di decadenza e non di prescrizione, pertanto come tale non suscettibile di interruzione e/o di sospensione.
Tuttavia, quale giusto contemperamento degli interessi in gioco, il testo normativo in esame ha stabilito che la vittima di un sinistro è dispensata dal rispetto del termine trimestrale di decadenza se, per motivi (esclusivamente) di forza maggiore, si è trovata nell’impossibilità di denunciare il fatto; al riguardo, c’è da chiedersi a questo punto se l’impossibilità debba intendersi come “assoluta”, come nel caso di chi versa in stato di incoscienza, ovvero se possa intendersi anche l’impossibilità fisica parziale di chi, ad esempio, è immobilizzato a letto a causa del sinistro, ma in grado ad esempio di delegare terzi per tale incombente.
A nostro giudizio milita a favore della prima restrittiva interpretazione, oltre al dato testuale, la ratio che ha spinto il legislatore all’emanazione del testo normativo in esame (ossia quella di limitare il verificarsi di frodi a danno delle compagnie assicurative).
Pertanto, pare potersi ritenere che l’impossibilità a formulare la domanda di risarcimento in cui si è trovata la vittima del sinistro a causa di forza maggiore debba intendersi assoluta, ossia debba essere idonea a impedire alla vittima anche semplicemente di delegare un eventuale terzo per effettuare la denuncia del sinistro.
Per contro, si deve ritenere, visto il ristretto lasso temporale concesso, che ai fini della richiesta di risarcimento sarà sufficiente indicare gli elementi idonei a permettere alla compagnia assicuratrice di ricostruire il sinistro, potendo restare generica in prima istanza l’effettiva quantificazione del danno subito, che spesso, in particolare per i danni fisici, non è possibile definire in tempi così contenuti.
Pertanto, il severo intervento del legislatore nel campo delle RC-auto non lascia altra possibilità al danneggiato, se non quella di attivarsi con celerità per denunciare il sinistro e presentare efficacemente la propria richiesta di indennizzo.
Tale disposizione (che dovrà essere oggetto di conferma in sede di conversione del Decreto Legge) si ritiene possa avere anche una rilevante efficacia deflattiva del contenzioso in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
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