21.11.2014
NEWSLETTER NOVEMBRE 2014 – CORPORATE

Assemblee di SpA e Srl in luogo libero
In base ad una recente massima notarile (la n. 141 del Consiglio notarile di
Milano) l’assemblea totalitaria di una SpA e di una Srl in luogo diverso da quello
previsto nello statuto è legittima laddove (i) sia presente l’intero capitale sociale, e (ii)
partecipi all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e
di controllo (per le SpA) e siano presenti o siano stati informati tutti gli amministratori
e sindaci circa lo svolgimento della riunione (per le Srl).
Alla luce del fatto che il legislatore non prevede ulteriori “condizioni minime”,
sembra che il luogo di svolgimento dell’assemblea totalitaria non sia vincolato al
limite geografico entro cui deve essere formalmente convocata l’assemblea.
In tal senso pare essere indirizzata anche la legge laddove prevede l’inciso,
relativamente alla disciplina della assemblea totalitaria delle SpA, “in mancanza delle
formalità previste per la convocazione”; tra queste formalità vi è l’obbligo di
convocare l’assemblea nel comune del luogo dove ha sede l’assemblea (a meno che lo
statuto vi deroghi) e l’obbligo di indicare nell’avviso di convocazione il luogo nel
quale si svolge l’adunanza.
Inoltre, va osservato che il luogo dell’assemblea è un elemento a tutela
dell’interesse dei soci a essere informati della riunione assembleare e a intervenirvi.
Considerando quindi che tale interesse è garantito dalla partecipazione
all’assemblea totalitaria dell’intero capitale sociale ne deriva che, relativamente a tali
assemblee, il luogo dell’adunanza diviene evidentemente irrilevante ai fini della
regolare costituzione e della legittima adozione delle delibere da parte della medesima.
 

Per le fusioni transfrontaliere serve l’atto pubblico
Il Consiglio notarile di Milano, con una recentissima massima (la n. 140), ha
stabilito che l’atto di fusione per incorporazione di una società italiana in una società
soggetta a legge diversa da quella italiana (di un paese Ue o extra Ue), laddove
quest’ultima legge non richieda l’atto pubblico di fusione per il perfezionamento del
procedimento di fusione, deve essere disposta per atto pubblico in Italia.
Anche nelle ipotesi in cui una società italiana partecipi ad una fusione
transfrontaliera da cui risulti una società straniera, l’atto pubblico di fusione, secondo
la legge italiana, rappresenta una fase necessaria del procedimento di fusione.
Nel caso in cui la legge della società risultante dalla fusione richiede l’atto
pubblico di fusione, questo deve essere redatto dall’autorità competente applicando
tale legge e successivamente depositato in Italia al fine di procedere con le formalità
relative all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Invece, laddove la legge della società risultante dalla fusione non richieda l’atto
pubblico ai fini del perfezionamento dell’operazione, l’atto di fusione dovrà essere
stipulato in Italia nella forma dell’atto pubblico.



Il presente documento ha esclusivamente natura informativa e non
costituisce un parere legale. Le informazioni in esso contenute possono essere non
aggiornate o complete.
 

www.quorumlegal.com
 

Download full text: