Articoli Medicina Legale - P&R Public
Anno 3, Trimestre 4
23.10.2013
Maltrattamento e abuso nell’infanzia: un caso che può far discutere
 
 
Perotti S, Bin P

Autori   [Indice]

Perotti S1, Bin P2

Cattedra di Medicina Legale, Università degli studi di Brescia –Piazzale Spedali Civili, 1, 25100 Brescia
2 Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Università degli Studi dell'Insubria, sede Brescia - Italia


Citation: Perotti S, Bin P. Excessive punishment or child abuse: an unusual case.
Prevent Res, published on line 23 Oct. 2013, P&R Public. 57. Available from:
http://www.preventionandresearch.com/.doi:10.7362/2240-2594.137.2013


doi: 10.7362/2240-2594.137.2013


Parole chiave: punizioni corporali, abuso su minori, Ordinamento Italiano




Abstract   [Indice]

Le punizioni corporali hanno costituito da tempo, parte integrante del sistema educativo specialmente da parte dei genitori. Psicologi e educatori sono ancora in disaccordo, anche al di fuori dei confini nazionali, sulla questione relativa ai vantaggi e agli svantaggi delle punizioni corporali.
La Giurisprudenza italiana ha offerto elementi per risolvere il problema della distinzione tra il reato di  abuso dei mezzi di correzione e disciplina e i reati di maltrattamento in famiglia e di lesioni personali .
Il caso descritto offre lo spunto per qualche commento trattandosi di un insolita fattispecie di “abuso” direttamente osservata nel corso di una Consulenza all’interno della Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia da parte di una di noi per un intervento richiesto dalla Clinica Pediatrica del medesimo nosocomio.

Introduzione   [Indice]

I casi di abusi su minori, severamente puniti anche dal Codice Penale del nostro Paese, sono, purtroppo, assai frequenti nella pratica forense. Ne sono esempio anche alcune esperienze verificatesi  nel nostro territorio (1-4) e pubblicate in seno al nostro Istituto ove, oltre a fatti che nascono come prima competenza della Procura della Repubblica, vi sono stati e vi sono tuttora numerosi esempi di casi sospetti che giungono alla nostra osservazione per consulenze richieste dai Colleghi di area pediatrica. Molti di essi vengono poi inquadrati come eventi accidentali.
Il caso che si vuole proporre è inconsueto perché nasce come concreta ipotesi di reato di abuso dei mezzi di correzione nell’ambito familiare come suggerito anche nella migliore Dottrina medico Legale (5-8).
La mamma della bambina, infatti, ha affermato di aver essa stessa provocato le lesioni riscontrate sulla piccola con lo scopo di correggere certi suoi comportamenti ritenuti inadeguati.

Caso Clinico   [Indice]

Una bambina di 7 anni di origini magrebine giungeva alla osservazione della Clinica Pediatrica della Università degli Studi di Brescia per un controllo di routine in un reparto oncologico dove era conosciuta e curata per la sua malattia.
La bambina godeva ora di buona salute. Veniva visitata come di consueto; durante l’esame obiettivo generale il medico notava delle ustioni sulla coscia e sui genitali esterni.
Le ustioni erano assai caratteristiche (figura 1) perché costituite da strie scure ben definite e tra loro parallele, rispecchiando la morfologia del mezzo lesivo .
Il Medico Legale faceva risalire l’epoca di produzione delle lesioni a qualche giorno prima e ciò con riguardo a tutte le sedi corporee interessate dalle lesioni. Interrogata sull’argomento, la mamma della piccola, che era accompagnata anche dal marito, riferiva che la loro bambina, da qualche tempo, era irrequieta e aveva presentato un calo del rendimento scolastico.
Preoccupata, l’aveva più volte rimproverata senza successo. La madre riferiva inoltre che la bambina, mentre era con i compagni di giochi,si masturbava.
Ritenendo di dover correggere questi comportamenti, la Signora le provocò le ustioni utilizzando i rebbi di una forchetta resi roventi con una fiamma.
La punizione, secondo le affermazioni del genitore, rientrava tra quelle ammesse ed anche suggerite in questi casi tra la sua gente. Queste spiegazioni venivano date senza reticenza e con assoluta tranquillità nella convinzione di aver agito con l’esclusivo intento educativo e correttivo di comportamenti non ammessi e culturalmente sanzionati.
Il caso fu segnalato al Magistrato inquirente che fu anche informato delle dichiarate finalità “educative”.
All’esame obiettivo generale la bimba  risultava  in buona forma fisica, non presentava altre lesioni ed appariva serena e collaborante sia con i genitori che con il personale medico. La mamma, ben inserita nella nostra città, usava nei confronti della piccola atteggiamenti affettuosi che erano ricambiati dalla piccola.

Conclusioni   [Indice]

Discussione e conclusioni
Le punizioni corporali vengono definite come “l’uso della forza fisica con l’intenzione di determinare nel bambino una esperienza di dolore con il solo scopo di correggere o controllare i suoi comportamenti” (9, 10).
Non vi è secondo la definizione data, alcuna volontà di fare del male da parte dell’educatore ma solo quella di migliorare la condotta ritenuta riprovevole.
Molti professionisti ed esperti in materia sono divisi sulla questione riguardante l’utilità del ricorso alle punizioni corporali ed alcuni di essi sono decisamente contrari circa la loro intrinseca utilità anche con riguardo alle conseguenze sia fisiche che psichiche che l’uso della punizione potrebbe comportare. Il Consiglio d’Europa ha lanciato una campagna paneuropea contro le punizioni corporali nei confronti dei bambini. Inoltre la punizione corporale è stata condannata anche dalle più autorevoli Convenzioni internazionali, così come formulato nella Carta Internazionale dei Diritti Umani e affermato anche dalle Nazioni Unite nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e di altri trattati internazionali sui diritti umani (11).
Sull’abuso dei mezzi di correzione la Giurisprudenza italiana è intervenuta in più occasioni offrendo lo spunto per definire il termine correzione come sinonimo di educazione.
In un periodo di forte immigrazione vi è contrasto sui metodi di educazione dei giovani e dei bambini (12). In effetti, patrimoni culturali e credenze religiose possono portare a punti di vista estremamente diversi da quelli inerenti alla cultura del paese ospitante (13).
In ogni caso, nel nostro ordinamento, non può ritenersi lecito l’uso della violenza finalizzata  a scopi educativi.
Si ritiene ammessa tra i mezzi di correzione solo una “vis modicissima” per cui non possono ritenersi preclusi quegli atti  di minima violenza fisica o morale che risultano necessari per rafforzare la proibizione non arbitraria né ingiusta di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi che rispecchino la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva ed insolente. Integra, invece, l’abuso ai sensi dell’Art.571 Codice Penale l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia di natura fisica, psicologica o morale, che sconfina nell’abuso in ragione dell’eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza (14, 15).
In questo caso si ricade nei reati più gravi di maltrattamento,lesioni e violenza privata.
Alla luce di questi principi si può affermare che la punizione inferta alla bambina del caso in discussione, sconfinava inevitabilmente nell’illecito; non vi erano elementi atti a comprovare la reiteratezza dell’abuso. La questione andrebbe, però, contestualizzata in considerazione delle dichiarazioni rese dalla madre della piccola anche se la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito rigidi principi a questo proposito (16, 17).
D’altra parte gli ormai massicci afflussi di popolazione straniera  pongono ovunque problemi, rispetto ai cardini essenziali ed irrinunciabili del diritto penale inteso come garanzia di diritti fondamentali per l’essere umano inseritosi, a vario titolo, nel territorio.

Bibliografia   [Indice]

1. Perotti S, Duse M, Fornaciari M, et al. Les mauvais traitements aux mineurs a Brescia depuis le 1989. XV Congress of Academy International of Legal and Social. Medicine. Saragoza (ES) 27 may- 10 june 1991.
2. Perotti S, Duse M, Fornaciari M, Paterlini C. Il maltrattamento del minore a Brescia 1990-1991. Jura Medica 1991; 2: 273.
3. Pelizza P, Lucigrai G, Tomà P. La diagnostica per immagini nei casi di maltrattamento fisico del bambino. Minerva Pediatrica 1992; 44: 129.
4. De Ferrari F. Il maltrattamento in famiglia e verso i fanciulli, in "Ricostruire la comunità: violenze sui minori e responsabilità educative degli adulti". Istituto Centro Studi Pedagogici "Pasquali-Agazzi" - Comune di Brescia, 2005.
5. Cazzaniga A, Cattabeni C, et al. Compendio di Medicina legale e delle Assicurazioni, Utet, Torino, 2006.
6. De Ferrari F, Palmieri L. Manuale di Medicina Legale, Ed. Giuffrè, Milano, 2007.
7. Macchiarelli L, Arbarello P, et al. Medicina legale, Minerva Medica, Torino, 2006.
8. Giusti G. Trattato di Medicina Legale e scienze affini. Vol V, CEDAM, Padova, 2009.
9. Strauss M A. Should the use of corporal punishment by parents be considered child abuse?
Yes. In M. A. Mason & bE. Gambril (Eds.), Debating children 's lives: Current controversies on children and adolescents, 1994.
10. Aucoin KJ, Frick PJ, et al. Corporal Punishment and child adjustment, Journal of Applied Developmental Psychology 2006; 27; 527-541.
11. Corporal punishment: Global Report 2008 - Ending legalised violence against children
www.crin.org/docs/GI2008.pdf
12. So-kum Tang C. Corporal punishment and physical maltreatment against children: A community study on Chinese parents in Hong Kong, Child Abuse and Neglecte 2006; 30; 893-907.
13. Cass.Pen. Sez VI n.45358/2011
14. Antolisei F. Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, Milano, 2002.
15. Cass. Pen. Sez V, 18 gennaio 2010 n. 2100.
16. Cass.Pen. Sez VI n.55/8 nov 2002-8 gen 2003.
17. Tribunale di Udine, 21 novembre 2002 – Est. Faleschini.

Autore di riferimento   [Indice]

Silvia Perotti
Cattedra di Medicina Legale, Università degli studi di Brescia – Piazzale Spedali Civili, 1, 25100 Brescia
e-mail: info@preventionandresearch.com

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Figura 1