21.11.2014
LA SOTTILE DIFFERENZA TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA 18 SETTEMBRE 2014 N. 38343

Le Sezioni Unite, in merito al caso Thyssenkrupp, interrogandosi se la irragionevolezza del
convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comportasse la
qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale, hanno confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo, escludendo l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale.
Secondo la Suprema Corte la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata “considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie".
Nel dolo si è in presenza di una organizzazione della condotta che coinvolge sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato, differentemente – secondo gli ermellini – nella colpa cosciente manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia.
"In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale".
I supremi giudici confermano la responsabilità dei manager per il rogo che nel 2007 costò la vita a sette operai, a titolo di colpa cosciente, affermando come l’adozione di tutte le cautele doverose, primarie e secondarie, avrebbe certamente evitato il drammatico esito.


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