Questo sito utilizza cookie, anche di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
ISSN:2240-2594
Seleziona lingua |
International Open Access Journal of Prevention and Research in Medicine
Director Prof. Francesco Tomei
La terza Sezione della Corte di Giustizia Europea, nel maggio scorso, si è espressa sulla obbligatorietà e sulle modalità di tenuta del registro aziendale dell’orario di lavoro.
La Corte, per quanto concerne le informazioni di entrata, uscita e le pause del lavoratore nel posto di lavoro, riferendosi alla direttiva 94/46/CE del Parlamento Europeo che riguarda il trattamento dei dati personali, ha sancito che il registro dell’orario di lavoro contenente l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, le interruzioni o pause, rientra nella nozione di “dati personali”.
Per questo motivo esiste l’obbligo per il responsabile del trattamento dei dati personali di attuare misure tecniche e organizzative tese a garantire un livello di sicurezza appropriato nei confronti dei dati del lavoratore.
Tuttavia il datore di lavoro può mettere a disposizione dell’autorità di vigilanza il registro dell’orario di lavoro, al fine di consentirne la consultazione immediata e permettere l’azione di vigilanza in applicazione della disciplina in materia di controllo dell’attività lavorativa, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.
La messa a disposizione immediata del registro, secondo la Corte di giustizia, sarebbe oltretutto utile ad evitare qualsiasi possibilità di alterazione dei dati.