Datore di lavoro non responsabile dei rischi non specifici e occasionali


Una recente sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che non può essere giudicato responsabile un datore di lavoro per l’infortunio di un suo dipendente, derivante da un rischio non specifico, non connesso all’attività lavorativa svolta.
La sentenza ha chiarito che sono rischi specifici solo quelli che richiedono precauzioni che necessitano di una precisa competenza tecnica.
Il pericolo aspecifico non preventivabile non rientra quindi fra i rischi dai quali, quotidianamente, il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore con controlli e idonee misure di sicurezza.
La Corte per questo motivo ha accolto il ricorso del titolare di un’ azienda di pulizie, condannato per lesioni colpose aggravate di un proprio dipendente che aveva subito gravi danni fisici nell’atto di compiere pulizie in prossimità di un cancello in ferro del piazzale di un mercato di proprietà del Comune, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, in condizione di non sicurezza tale da fuoriuscire da una delle ante scorrevoli e travolgere il lavoratore.
La Cassazione ha osservato che, trattandosi di un cancello sito a protezione di un’area comunale, dovesse essere il comune a farsi carico della sua manutenzione.
In conclusione il datore di lavoro non può avere l’onere della prevenzione di rischi non specifici, occulti e solo occasionalmente manifestatisi, che non rientrano nell’ambito della propria attività imprenditoriale.
 
Fonte: www.cortedicassazione.it

Simone De Sio

Giovanni Rinaldi